«La signora Ranieri, stando alla sua sua buona fede, purtroppo non conosce la verità di chi da vent’anni gira per l’Italia autonominandosi segretario nazionale della Dc. E’ lo stesso che si autonomina segretario nazionale sempre alla presenza di non più di una decina di persone nei vari hotel della capitale».
E’ la dura replica di Felice Spera, «commissario regionale della Democrazia cristiana storica», come tiene ancora una volta a precisare, alle dichiarazioni di Serena Ranieri, indicata, nei giorni scorsi, segretario regionale per l’organizzazione e lo sviluppo della Dc in Campania dal responsabile nazionale Angelo Sandri.
«Sandri – dice Felice Spera – da anni si autoproclama segretario nazionale e, guarda caso, nessuno mai si presenta come candidato a questa segreteria nazionale. Inoltre, in questi anni, non ha mai avuto una sede nazionale del partito, anzi si attiva solo sui social cambiando spesso indirizzi nella capitale, ma senza una vera sede. Insomma, non solo si diverte a fare nomine farlocche nei confronti di chi non sa, ma indica anche sedi nazionali con indirizzi fantasmi. E alcune nomine sono addirittura sconosciute ai diretti interessati. E’ evidente come si preoccupi di millantare usando il simbolo Dc non per per il bene del partito, ma per altri obiettivi a lui conosciuti. La Democrazia cristiana, quella vera, non lo riconosce e non lo ha nemmeno riconosciuto la Cassazione con ultima sentenza. Il simbolo viene usato illegalmente e con incarichi abusivi».
L’esponente dello scudocrociato Felice Spera, quindi, ripercorre l’intero iter giudiziario sulla ben nota diatriba.
«Corre l’obbligo per noi di precisare – sostiene Spera – che l’associazione che rappresenta la signora Ranieri non ha alcun titolo per identificarsi con la Democrazia cristiana e, conseguentemente, per poter usare il nome ed il simbolo della stessa. Leggendo la nota del sedicente segretario politico signor Sandri è doveroso precisare che i fatti sono riportati in modo distorto ed adattati alla propria immaginifica narrazione. Andando per ordine: la prima inesattezza è che la base della assemblea per dar vita alla Democrazia cristiana possa essere quella degli iscritti 92-93. Soltanto gli iscritti dell’ultimo tesseramento valido, 1993, hanno, infatti, il titolo giuridico per riattivare il partito, giacché a norma di statuto l’iscrizione avveniva anno per anno e conseguentemente non esistono iscritti 92-93. Tale definizione 92-93, per esperienza di giudicati della magistratura, che ha ben definito i termini della questione, è usata generalmente da coloro o che non sono mai stati iscritti alla Democrazia cristiana o da chi che, dopo aver visto le sentenze della magistratura che ha statuito la legittimità unica dei soci del 1993 e, in particolare, di coloro che lo hanno dimostrato esibendo la domanda di adesione presentata e il versamento della quota 1993, nel tentativo di mestare le acque aggiungono arbitrariamente il 93 così da definirsi soci 92-93. Conseguentemente con soci che si autodefiniscono tali non poteva svolgersi da parte di Sandri alcun XIX congresso della Democrazia cristiana».
«E’ vero invece – aggiunge il rappresentante dello scudocrociato Felice Spera – che già nel 2000 e nel 2001 i soci autentici 1993 ebbero ad iniziare dei procedimenti giudiziari per vedere riconoscere la non cessazione della Democrazia cristiana. Nell’anno 2002, questo è altrettante vero, il Sandri, autoproclamatosi segretario politico della Democrazia cristiana, iniziava una azione giudiziaria nei confronti del Cdu e del Ppi. Lo stesso Sandri, però, nella sua nota, con un volo pindarico prospetta come questa azione abbia portato alla sentenza 25999/10 della Corte di Cassazione. Omettendo di dire come in effetti si sono svolti i giudizi ed i risultati delle sentenze di primo e secondo grado. Dopo aver dato inizio al giudizio, il signor Sandri, in quella compagine che si definiva Democrazia cristiana, fu destituito da segretario politico dal signor Pizza che a sua volta si definì segretario politico. Il giudizio fu continuato e vi fu anche l’intervento dei soci del 1993 a mezzo del loro rappresentante nazionale. Il Sandri, nel frattempo, fuoriuscito dal primitivo gruppo, dava vita ad un’altra sedicente Democrazia cristiana ed interveniva sempre nel giudizio contestando la legittimità del Pizza. Il giudizio si concludeva con il riconoscimento, da parte del giudice, di Pizza come segretario dell’originario raggruppamento, escludeva Sandri come avente titolo e statuiva che la Dc non era stata legittimamente sciolta e quindi il Cdu non era la prosecuzione della Dc. Tutte le parti proponevano appello, compreso il Sandri che continuava a contestare la legittimazione del Pizza ad essere segretario politico. La Corte di Appello, anche a seguito di copiosa documentazione depositata dall’associazione degli iscritti del 1993, con sentenza n. 1305/09 confermava che il Pizza rappresentava il segretario del primitivo gruppo e sanciva che Sandri non aveva titolo alcuno per rivendicare la carica di segretario, ma chiaramente indicava che né il Pizza né tantomeno il Sandri fossero la continuazione della Dc, la quale era ancora in vita essendo nulla la delibera fatta al Ppi nel 1994 per il cambio della denominazione essendo stata presa da organo (consiglio nazionale) non avente titolo. Ne discendeva che la rappresentanza del partito per la decadenza di tutti gli organi del partito a norma dello statuto, per il principio giuridico della rappresentazione organica era solo in capo agli iscritti del 1993, ultimo valido tesseramento effettuato dalla Democrazia cristiana. Tale sentenza era poi confermata dalla sentenza n. 25999/10 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
Il congresso di Perugia del 2013 svolto da Sandri è da qualificarsi come il congresso di altra associazione, con altri tesserati, che non ha nulla a che vedere con la Democrazia cristiana. Ma vi è di più, non contento delle cause già perse, il Sandri nel 2006, in parallelo con le cause sopra descritte, promuoveva sempre come sedicente Democrazia cristiana altro giudizio contro il Cdu. Però, in barba al suo stesso appello oggi rivolto all’unità, teneva nascosto tale procedimento e non lo comunicava agli altri gruppi compreso agli unici veri aventi diritto, gli iscritti del 1993. Tale giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Roma n. 19113 nella quale era pronunciata una specifica inibitoria per il Sandri ed il suo gruppo all’uso del nome Democrazia cristiana ed all’uso del simbolo. Tale sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.11010/2016, e definitivamente dalla sentenza della Corte di Cassazione n.1874/2019».
«Allo stato – conclude il commissario Felice Spera – vi è per il Sandri ed il suo gruppo un insieme di fatti giuridici inappellabili che statuiscono che stessi non rappresentano la Democrazia cristiana e non possono usarne il nome né il simbolo. Ne consegue che tutti coloro che non si attengono a tali statuizioni della magistratura e continuano a fregiarsi impropriamente ed illegittimamente del nome della democrazia cristiana e del suo simbolo, così come, la divulgazione di notizie del gruppo Sandri come afferenti alla Democrazia cristiana, commettono illecito penalmente perseguibile. Se vi è uno sparuto gruppo che disturba il riavvio del partito della Democrazia cristiana, questo è da identificarsi proprio nel gruppo Sandri ed associati».